Art. 10.
(Personale dei consultori).

      1. Per lo svolgimento delle proprie attività, i consultori si avvalgono di personale di consulenza e di assistenza in possesso di titoli qualificati, nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prescritta, e dell'iscrizione al relativo albo.
      2. In ciascun consultorio familiare è garantita la presenza almeno delle seguenti figure professionali: consulente familiare per l'accoglienza e il coordinamento

 

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degli interventi, esperto in materia bioetica, giurista esperto di diritto di famiglia, ginecologo, pediatra, psichiatra, ostetrica, pedagogista, psicologo, mediatore familiare, assistente sociale. Possono anche far parte della équipe consultoriale esperti in discipline antropologiche e sociali, oltre che personale del volontariato e delle associazioni familiari e femminili, purché in possesso di specifici titoli relativi alle discipline di cui al presente comma.
      3. Al fine di assicurare la presenza all'interno dei consultori delle figure professionali necessarie ai sensi del comma 2, i consultori familiari possono stipulare convenzioni con enti pubblici ovvero con ONLUS, organismi di cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati che si prefiggono finalità analoghe a quelle indicate dall'articolo 3.